Risoluzione delle Crisi da sovraindebitamento.

Lo Studio De Falco opera attivamente per la risoluzione delle Crisi da sovraindebitamento, sia in veste di Organismo di composizione della Crisi sia in veste di consulente dei debitori per l’accesso alle procedure di cui alla Legge 3/2012.

Sono state realizzate importanti esperienze di accordi con i creditori che hanno visto il pagamento dei creditori chirografari in percentuale ridottissima (inferiore all’1% dell’originaria debitoria)

Composizione della crisi da sovraindebitamento

La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla legge n. 3/2012 pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che non sono né soggette né assoggettabili alle procedure concorsuali dell’ordinamento italiano.
Sono, dunque, soggetti ammissibili alla procedura:

  • i consumatori
  • le persone giuridiche (ditte individuali e società) non fallibili per dimensione o perché cessate da oltre un anno;
  • i professionisti;
  • gli imprenditori agricoli;
  • le start up innovative;
  • le persone fisiche garanti di società e/o ditte individuali, anche fallibili, e/o di consumatori
Procedure
  • Il piano del consumatore (accessibile solo dai CONSUMATORI)
  • L’accordo del debitore (accessibile da tutti i soggetti )
  • La liquidazione dei beni (accessibile da tutti i soggetti)

Piano del consumatore e l’accordo del debitore

Con il piano del consumatore e l’accordo del debitore il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri .

La proposta di accordo deve sempre assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili e la soddisfazione dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione.
Non possono, inoltre, essere falcidiati i debiti per IVA e ritenute operate e non versate.
Nei confronti di tutti gli altri creditori non vi è alcun vincolo relativamente alla percentuale di pagamento che può essere offerta dal debitore ed ai tempi di dilazione.
L’accordo è obbligatorio per tutti i creditori, anche per coloro che non abbiamo aderito o partecipato all’accordo.
A seguito della presentazione della proposta il giudice dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, nè disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei Creditori aventi titolo o causa anteriore.
La proposta può prevedere che soggetti terzi conferiscano, anche solo in garanzia, redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo, qualora i redditi e/o il patrimonio del debitore non garantiscano da soli la fattibilità del piano.
Il piano del consumatore non deve essere sottoposto al voto dei creditori mentre l’accordo del debitore deve essere votato da almeno il 60% del ceto creditorio. La mancata espressione del voto da parte del creditore corrisponde a voto favorevole alla proposta.
Tuttavia, affinchè il piano del consumatore possa essere omologato il giudice deve poter esprimere un giudizio di meritevolezza, escludendo che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.L’effetto finale automatico delle suddette procedure è l’esdebitazione del debitore una volta che sia stata data integrale esecuzione all’accordo e sia stata, quindi, chiusa la procedura.

La liquidazione dei beni

Con la liquidazione dei beni il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni mediante la nomina di un liquidatore.
A seguito della presentazione della proposta il giudice dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, nè disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la domanda di liquidazione da parte dei Creditori aventi titolo o causa anteriore.
La procedura si chiude dopo quattro anni dal deposito della domanda e rientrano nel patrimonio da liquidare tutti i beni eventualmente sopravvenuti nel predetto termine di quattro anni.
Nel caso della liquidazione l’effetto esdebitativo non è automatico ma deve essere richiesto con ricorso del debitore entro un anno dalla chiusura della liquidazione